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mercoledì 29 ottobre 2008 |
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PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento V – Servizio 3 - Caccia e Pesca
DISCIPLINA DELLA CACCIA AL CINGHIALE
STAGIONE VENATORIA 2008/2009
DISCIPLINA DELLA CACCIA AL CINGHIALE
STAGIONE VENATORIA 2008/2009
Art. 1
1. La caccia al cinghiale è consentita dal 2 novembre 2008 al 31 gennaio 2009.
Art. 2
1. La caccia al cinghiale non in battuta può essere effettuata negli ATC di competenza con le modalità previste dal calendario venatorio.
Art. 3
CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA
1. la caccia al cinghiale in battuta all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata nei giorni e con le modalità stabilite dal concessionario nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio. In luogo del permesso nominativo il concessionario può per ciascuna battuta redigere l’elenco dei partecipanti con a fianco gli estremi del porto d’armi tale documento firmato dal concessionario o da suo incaricato deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante la battuta.
2. La caccia al cinghiale in battuta negli A.T.C. RM1 e RM2 può essere esercitata esclusivamente nelle zone indicate nell’allegato A.
3. Durante le battute di caccia al cinghiale è vietata qualsiasi altra forma di caccia.
4. La caccia in battuta, può essere esercitata da squadre costituite da non meno di 25 e non più di 60 cacciatori (battitori inclusi). Nelle squadre non possono essere presenti cacciatori provenienti da altre province del Lazio in misura superiore al 30 %. Le battute potranno essere esercitate nei giorni di mercoledì e domenica nel mese di novembre, mentre nei mesi di dicembre e gennaio potranno essere esercitate nei giorni di mercoledì sabato e domenica, dovranno avere inizio dalle ore 9 e dovranno terminare entro il tramonto.
Ogni squadra può ospitare, per ogni battuta di caccia, fino a 5 cacciatori estranei ai componenti, i quali possono partecipare alla battuta soltanto se in possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell’attività venatoria ed iscritti come ospiti. Il cacciatore ospite non può partecipare a più di tre battute nella stessa squadra.
Gli ospiti non residenti nel Lazio debbono rientrare nel contingente di cui all’art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale di accesso approvato con delibera di Consiglio Regionale 450/98 e relativi accordi provinciali in essere e debbono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia di Roma.
5. Le battute possono essere esercitate da non meno di 20 cacciatori titolari della squadra (battitori inclusi).
6. In ogni battuta deve essere presente il responsabile della squadra o suo delegato, che deve essere in possesso del registro della squadra in cui dovrà annotare la zona prescelta, i nomi degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed il nome di eventuali cacciatori ospiti. Tutti i partecipanti dovranno essere presenti presso il punto presa alle ore 8.
L’elenco dei partecipanti e la zona di battuta scelta dovranno essere sbarrati a cura del responsabile alle ore 8 e non potranno più essere modificati.
7. I cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale in battuta, devono registrare la loro scelta sul tesserino venatorio.
8. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.
9. Gli appartenenti a squadre di caccia al cinghiale sono autorizzati ad effettuare tale forma di caccia esclusivamente nell’ATC in cui opera la propria squadra, anche se non sono iscritti nell’ATC in cui ricade.
10. La scelta dell’ATC, da indicare nel momento dell’iscrizione della squadra è vincolante per tutta la stagione venatoria.
11. Non si accettano squadre di caccia al cinghiale già precostituite in altre province. Il singolo cacciatore proveniente da altra provincia del Lazio che volesse aderire ad una squadra della provincia di Roma, può essere accolto a condizione che non appartenga a nessuna altra squadra e con la perdita del diritto di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria.
12. Non è consentito esercitare le battute di caccia al cinghiale per più di due volte di seguito nella stessa zona (durante l’esercizio della battuta è fatto obbligo al capo caccia o suo delegato, da indicare nel verbale, di esibire il registro della squadra a richiesta degli organi di vigilanza).
13. I componenti la squadra durante la battuta non possono inseguire il cinghiale al di fuori della zona occupata per lo svolgimento della battuta.
14. La squadra che per prima, mediante la presenza fisica e continuativa di uno o più iscritti alla squadra stessa, in possesso del distintivo di identificazione della squadra (disco originale rilasciato dalla Provincia) occupa il “Punto Presa” della zona di battuta, acquisisce il diritto a svolgere la battuta.
15. Ogni partecipante durante la battuta di caccia al cinghiale deve indossare un giubbetto ad alta visibilità.
16. Il responsabile di ciascuna squadra dovrà comunicare al Servizio Caccia e Pesca della Provincia:
a. l’ATC ove opera la propria squadra;
b. i dati anagrafici dei cacciatori costituenti la squadra e gli estremi del loro porto di fucile;
c. la denominazione e l’eventuale distintivo adottato dalla squadra;
d. il proprio indirizzo e recapito telefonico;
e. fotocopia del porto di fucile di tutti i componenti della squadra;
f. l’elenco dei cani che saranno utilizzati con indicati: nome, sesso, data di nascita, mantello, numero di tatuaggio, numero di microchip (ai sensi della Legge Regionale n. 34/97 e successive modificazioni ed integrazioni).
Tale elenco può essere integrato in qualsiasi momento a cura del responsabile, che dovrà procedere all’annotazione dei loro dati nel registro della squadra.
17. Il responsabile dovrà ritirare, sempre presso il Servizio Caccia della Provincia di Roma il regolamento della caccia al cinghiale, il disco, il registro dei verbali e le schede biometriche da compilarsi per ogni battuta di caccia. Il registro, il disco e le schede dovranno essere riconsegnate alla fine della stagione venatoria e comunque non oltre il mese di febbraio. La mancata riconsegna del disco, delle schede e del registro (anche se in bianco nel caso in cui non siano state effettuate battute), comporterà l’applicazione nei confronti del responsabile della squadra, della sanzione amministrativa da Euro 51,00 a euro 309,00, nonché la preclusione ad assumere il ruolo di “responsabile” di una qualsiasi squadra di caccia al cinghiale nella stagione venatoria successiva.
18. Il responsabile della battuta dovrà, inoltre, verificare il possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell’attività venatoria dei singoli cacciatori prima dell’inizio della battuta.
19. Prima dell’inizio della battuta la squadra dovrà segnalare la propria presenza posizionando il proprio distintivo (disco originale rilasciato dalla Provincia) al punto presa ed esponendo lungo le vie di accesso ed in altri punti ben visibili dell’area prescelta, cartelli del formato minimo di cm. 15 X cm 20 con la scritta “attenzione è in corso una battuta di caccia al cinghiale” e delle bandierine di colore rosso, il tutto da rimuovere alla fine della battuta.
20. L’inizio e la fine della battuta dovrà essere segnalato con avviso acustico udibile su tutta la zona interessata e ripetuto per tre volte.
21. Durante la battuta al cinghiale ai componenti la squadra è vietato l’abbattimento di qualsiasi altra specie di selvaggina ad esclusione della volpe ma sempre e solo con munizione a palla.
22. Il cinghiale uscito dalla zona d’intervento della squadra può essere abbattuto da altri cacciatori. 23. Nelle battute al cinghiale è vietato il porto di munizioni spezzate.
Art. 4
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi azione di disturbo (acustica, visiva, repellente ecc., nonché l’accensione di fuochi) tesa ad impedire il naturale spostamento dei cinghiali nei percorsi tra le zone di alimentazione e quelle di rifugio
Art. 5
1. Per le violazioni al presente Disciplinare, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 309,00 (art.47 - comma 3 L.R. n. 17/95).
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Ultimo aggiornamento ( sabato 12 dicembre 2009 )
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martedì 02 settembre 2008 |
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ORDINANZA 6 agosto 2008
Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;
Visti, in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge n.
281 del 1991, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i
cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni,
del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere
degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;
Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio
2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina,
da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;
Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo
del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio
2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di
identificazione dei cani;
Considerata la necessita' di assicurare una compiuta ed uniforme
applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa
concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe
canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della
popolazione canina;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni per
arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che
alimenta il randagismo dei medesimi;
Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal
predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di
malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di
aggressione dei cani rinselvatichiti e l'incremento dello stesso
randagismo;
Ritenuta, altresi', la necessita' e l'urgenza di far effettuare in
maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la
popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando
strumenti e modalita' uniformi per tutte le regioni e province
autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli
animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione
adeguati;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla
registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla
presente ordinanza.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far
identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita,
mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore
di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e
registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario,
deve essere effettuato:
a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere
all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip
devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe
canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in
anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di
proprieta'.
5. Il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non
ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione
all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente ordinanza.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani
identificati, in conformita' alla legge 14 agosto 1991, n. 281,
mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere
all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attivita'
professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel
caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il
veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il
detentore degli obblighi di legge. |
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Ultimo aggiornamento ( sabato 12 dicembre 2009 )
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Scritto da marcello
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sabato 12 luglio 2008 |
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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE Il giorno 28/05/ 2008 in Vivaro Romano, presso la sede sociale dei cacciatori di Vivaro Romano , sono presenti i signori: De Angelis Gino, Falchi Luigi; Mezzaroma Giovanni, Cortellessa Roberto, Cortellessa Giovanni, Angili Moglioni Claudio, Angili Moglioni Ottavio, Petrucci Antonio,Troiani Marcello. Dette persone convengono quanto segue: E' costituita tra essi comparenti e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dell'articolo 3 dello Statuto allegato, una Associazione avente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE CACCIA E SPORT VIVARO ROMANO, con sede in Vivaro Romano. L'Associazione non ha fini di lucro, ma ha lo scopo di: a) favorire l'unità dei cacciatori del comune di Vivaro Romano; b) diffondere nell'opinione pubblica una corretta visione dei cacciatori; c) promuovere l'incremento del patrimonio faunistico attraverso la salvaguardia dell'ambiente; d) favorire un corretto rapporto fra mondo agricolo e venatorio; e) rappresentare i cacciatori nelle varie istituzioni; f) contribuire al miglioramento delle condizioni di esercizio dell'attività venatoria, anche attraverso la partecipazione, diretta o indiretta, ad enti, associazioni, istituzioni pubbliche o private preposte alla gestione dell'attività venatoria medesima nel territori di riferimento dell'Associazione; g) porre in essere tutte le iniziative utili a favorire la pratica venatoria dei propri associati, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei diritti dei terzi. L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai soci fondatori, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci e da quanto potrà entrarne a far parte in virtù di acquisizioni, conferimenti, contributi da parte di terzi, lasciti o donazioni. Per il conseguimento degli scopi preindicati, l'Associazione si doterà di un'idonea sede sociale. A norma di Statuto, sono organi dell'Associazione: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, in attesa della prima assemblea elettiva, da tenersi entro 40 giorni, i comparenti convengono di precedere alla nomina del Presidente, nella persona di Angili Moglioni Ottavio, e del segretario, nella persona di Petrucci Antonio, che avranno il compito di accogliere le domande di partecipazione all'Associazione e di indire la suddetta assemblea elettiva per l'elezione degli organi statutari. Il Presidente ed il segretario sopra nominati resteranno in carica fino all'elezione del Consiglio Direttivo e potranno essere rieletti. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, così come specificato dallo Statuto e fatte salve le competenze riservate all'assemblea dei soci. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma di fronte ai terzi ed in giudizio, sempre a norma dell'allegato Statuto. Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1° agosto al 31 luglio di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 luglio 2009 e gli altri al 31 luglio di ogni anno successivo. I Revisori dei Conti verranno eletti dall'assemblea nella prima adunanza, come da Statuto. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CACCIA E SPORT VIVARO ROMANO Art. 1 - SCOPI E DURATA L'Associazione CACCIA E SPORT VIVARO ROMANO è un'Associazione privata, senza fini di lucro, con sede in Vivaro Romano, che ha i seguenti scopi: a) favorire l'unità dei cacciatori del comune di Vivaro Romano; b) diffondere nell'opinione pubblica una corretta visione dei cacciatori; c) promuovere l'incremento del patrimonio faunistico attraverso la salvaguardia dell'ambiente; d) favorire un corretto rapporto fra mondo agricolo e venatorio; e) rappresentare i cacciatori nelle varie istituzioni; f) contribuire al miglioramento delle condizioni di esercizio dell'attività venatoria, anche attraverso la partecipazione, diretta o indiretta, ad enti, associazioni, istituzioni pubbliche o private preposte alla gestione dell'attività venatoria medesima nel territori di riferimento dell'Associazione; g) porre in essere tutte le iniziative utili a favorire la pratica venatoria dei propri associati, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei diritti dei terzi. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in ogni momento su deliberazione dell'assemblea straordinaria. Art. 2 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 3 - SOCI Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani ed europei, di ambo i sessi e di maggiore età che condividano gli scopi dell'Associazione e la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo. I soci si distinguono in: a) soci fondatori, che sono i firmatari dell'atto costitutivo; b) soci benemeriti o onorari: sono quelli designati dal Consiglio Direttivo per la loro personalità, per contributi finanziari e culturali e/o per aver svolto attività a favore dell'Associazione stessa, sostenendone gli scopi e la sua valorizzazione; c) soci ordinari: sono i cacciatori residenti o nativi nel comune di Vivaro Romano, nonché coloro che risultano proprietari da almeno tre anni di immobili situati nell'ambito del predetto comune; d) soci aggregati: sono i cacciatori non in possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti nonché tutti gli atri soggetti, anche non cacciatori, la cui domanda di Associazione sia accolta dal Consiglio Direttivo. Per conseguire la qualifica di socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo che deciderà di accogliere l'ingresso dell'aspirante socio, previo esame dei requisiti morali dello stesso. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annua, nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo per ciascun anno. La qualità di socio è intrasmissibile. L'Associazione potrà essere frequentata da tutti coloro che intendano partecipare alle attività della stessa, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sia i soci che i componenti del Consiglio Direttivo svolgono attività di volontariato e la partecipazione o l'attività prestata, in modo personale, diretta o indiretta, è spontanea e gratuita, e non può essere retribuita in alcun modo. Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione purché preventivamente autorizzate e, in ogni caso, debitamente documentate. Art. 4 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per espulsione per morosità o indegnità. La perdita del requisito della residenza anagrafica nel comune di Vivaro Romano non determina la perdita della qualità di socio ordinario né l'attribuzione della qualifica di socio aggregato, salvo espressa richiesta da parte dell'interessato. La qualifica di socio ordinario può essere mantenuta anche nel caso di alienazione, a qualsiasi titolo, del bene immobile che ha determinato l'ammissione all'Associazione. Il socio dimissionario non può chiedere la restituzione di somme o beni eventualmente donati o ceduti, né di somme versate a titolo di quota associativa o contributi per attività. L'espulsione per morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'espulsione per indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo qualora i soci non ottemperino alle disposizioni del seguente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Art. 5- DOVERI DEI SOCI I soci hanno il dovere: - di prestare in qualsiasi modo la propria attività per il perseguimento dei fini indicati nell'art. 1; - di partecipare assiduamente alla vita dell'Associazione e di fare opera di proselitismo tra i non associati; - di comunicare la variazione della propria residenza ovvero l'alienazione del bene immobile situato in Vivaro Romano; - di versare puntualmente le quote sociali, entro i termini e nella misura stabiliti dal Consiglio Direttivo. Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI I soci hanno il diritto: - di candidarsi, qualora in possesso dei requisiti richiesti, alle elezioni dei dirigenti dell'Associazione; - di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, di intervenire nella discussione e di esprimere con il voto la propria approvazione o disapprovazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno; - di fruire di tutte le facilitazioni che l'Associazione potrà procurare ai propri associati. Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI L'assemblea è composta dai soci fondatori e ordinari in regola col versamento della quota dell'anno in corso. Ad essa possono partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, i soci aggregati e tutte le persone invitate dal Consiglio Direttivo. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per la discussione dell'attività programmatica e consuntiva, nonché per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Si riunisce poi in via straordinaria quando lo ritenga necessario almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. La convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere comunicata, attraverso qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere lo scopo, personalmente ai soci con almeno 10 giorni di anticipo, specificando luogo, data, ora della convocazione ed ordine del giorno. L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata con almeno 15 giorni di anticipo. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può avvenire anche mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione. Ogni socio partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Il voto non è delegabile. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. Di ciascuna assemblea viene redatto, a cura del segretario, un apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la precedente, qualunque sia il numero dei soci presenti, ferma restando la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione. Le Assemblee deliberano a maggioranza semplice ed a scrutinio palese. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione sono deliberate con l'intervento di almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, che provvederà a destinare eventuali residui al Comitato festeggiamenti Maria SS. Illuminata. Art. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'assemblea ha il compito di eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Essa inoltre delibererà: a) sul programma di attività; b) sui bilanci preventivi e consuntivi; c) sulle modifiche dello Statuto; e) su ogni argomento all'ordine del giorno. Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da sei membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Il Consiglio Direttivo così composto nomina, tra i propri membri, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri, comunicata con almeno 7 giorni di anticipo, salvo casi di assoluta urgenza, in cui il preavviso è ridotto a soli 3 giorni. Il Consiglio Direttivo ottempera alle deliberazioni assembleari. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I Consiglieri che, per cause ingiustificate non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni consiliari, decadono automaticamente dalla carica. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci, preventivi e consuntivi, e alla presentazione all'assemblea. Il Consiglio decade alla scadenza del proprio mandato. Decade altresì a seguito di dimissioni contemporanee presentate dalla metà più uno dei propri componenti. Il Presidente, entro i successivi 30 giorni, provvede ad indire nuove elezioni. Possono essere eletti al Consiglio Direttivo i soci fondatori o ordinari, in regola con le quote associative. Art. 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto a maggioranza semplice dall'assemblea ordinaria. Esso è composto di tre membri effettivi più due supplenti. Dei Revisori effettivi, uno fungerà da Presidente (nomina interna). Il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Collegio dei Revisori dei Conti non decade a seguito di decadenza del Consiglio Direttivo. Art. 11 - ALTRI ORGANISMI Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di Commissioni Speciali, ovvero conferire incarichi a uno o più soci al fine di allargare una fattiva collaborazione, suddividendo i compiti tra i soci particolarmente qualificati nelle specifiche materie. Ogni Commissione sarà presieduta possibilmente da un membro del Consiglio Direttivo e da più soci esperti nella specifica materia. Tali commissioni opereranno in contatto e con l'approvazione del Consiglio Direttivo. Art. 12 - CARICHE SOCIALI Tutte le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito e non prevedono compensi o gettoni di presenza. Art. 13 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto al Comitato festeggiamenti Maria SS. Illuminata. Art. 14 - PATRIMONIO Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni anche di modico valore. Le entrate dell'Associazione sono costituite: d) dalle quote sociali; e) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Il patrimonio così come costituito ed alimentato non potrà essere ripartito tra gli associati nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione e, assolto ogni eventuale debito, sarà devoluto ai sensi dell'art. 13. Art. 15 - DISPOSIZIONE FINALE Tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto ma allo stesso tempo attinente alle attività dell'Associazione, verrà valutato dal Consiglio Direttivo a seguito di una riunione straordinaria, nel rispetto delle vigenti leggi dello Stato.
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Ultimo aggiornamento ( sabato 02 agosto 2008 )
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sabato 12 luglio 2008 |
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Associazione Caccia e Sport Vivaro Romano
Soci Fondatori
De Angelis Gino, Falchi Luigi, Mezzaroma Giovanni, Cortellessa Roberto, Cortellessa Giovanni, Angili Moglioni Claudio, Angili Moglioni Ottavio, Petrucci Antonio,Troiani Marcello.
Consiglio direttivo
Presidente Gino De Angelis
Vice Presidente Antonio Petrucci
Consiglieri
Falchi Luigi
Angili Moglioni Claudio
Cortellessa Giovanni
Petrucci Mario
Giuseppe Troiani
Revisori dei conti
Cesare Cortellessa
Luigi Cara
Emilio Di Pietro
Revisori dei conti supplenti
Giuseppe Cara
Giovanni Mezzaroma |
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Ultimo aggiornamento ( sabato 12 dicembre 2009 )
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