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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE Il giorno 28/05/ 2008 in Vivaro Romano, presso la sede sociale dei cacciatori di Vivaro Romano , sono presenti i signori: De Angelis Gino, Falchi Luigi; Mezzaroma Giovanni, Cortellessa Roberto, Cortellessa Giovanni, Angili Moglioni Claudio, Angili Moglioni Ottavio, Petrucci Antonio,Troiani Marcello. Dette persone convengono quanto segue: E' costituita tra essi comparenti e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dell'articolo 3 dello Statuto allegato, una Associazione avente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE CACCIA E SPORT VIVARO ROMANO, con sede in Vivaro Romano. L'Associazione non ha fini di lucro, ma ha lo scopo di: a) favorire l'unità dei cacciatori del comune di Vivaro Romano; b) diffondere nell'opinione pubblica una corretta visione dei cacciatori; c) promuovere l'incremento del patrimonio faunistico attraverso la salvaguardia dell'ambiente; d) favorire un corretto rapporto fra mondo agricolo e venatorio; e) rappresentare i cacciatori nelle varie istituzioni; f) contribuire al miglioramento delle condizioni di esercizio dell'attività venatoria, anche attraverso la partecipazione, diretta o indiretta, ad enti, associazioni, istituzioni pubbliche o private preposte alla gestione dell'attività venatoria medesima nel territori di riferimento dell'Associazione; g) porre in essere tutte le iniziative utili a favorire la pratica venatoria dei propri associati, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei diritti dei terzi. L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai soci fondatori, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci e da quanto potrà entrarne a far parte in virtù di acquisizioni, conferimenti, contributi da parte di terzi, lasciti o donazioni. Per il conseguimento degli scopi preindicati, l'Associazione si doterà di un'idonea sede sociale. A norma di Statuto, sono organi dell'Associazione: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, in attesa della prima assemblea elettiva, da tenersi entro 40 giorni, i comparenti convengono di precedere alla nomina del Presidente, nella persona di Angili Moglioni Ottavio, e del segretario, nella persona di Petrucci Antonio, che avranno il compito di accogliere le domande di partecipazione all'Associazione e di indire la suddetta assemblea elettiva per l'elezione degli organi statutari. Il Presidente ed il segretario sopra nominati resteranno in carica fino all'elezione del Consiglio Direttivo e potranno essere rieletti. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, così come specificato dallo Statuto e fatte salve le competenze riservate all'assemblea dei soci. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma di fronte ai terzi ed in giudizio, sempre a norma dell'allegato Statuto. Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1° agosto al 31 luglio di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 luglio 2009 e gli altri al 31 luglio di ogni anno successivo. I Revisori dei Conti verranno eletti dall'assemblea nella prima adunanza, come da Statuto. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CACCIA E SPORT VIVARO ROMANO Art. 1 - SCOPI E DURATA L'Associazione CACCIA E SPORT VIVARO ROMANO è un'Associazione privata, senza fini di lucro, con sede in Vivaro Romano, che ha i seguenti scopi: a) favorire l'unità dei cacciatori del comune di Vivaro Romano; b) diffondere nell'opinione pubblica una corretta visione dei cacciatori; c) promuovere l'incremento del patrimonio faunistico attraverso la salvaguardia dell'ambiente; d) favorire un corretto rapporto fra mondo agricolo e venatorio; e) rappresentare i cacciatori nelle varie istituzioni; f) contribuire al miglioramento delle condizioni di esercizio dell'attività venatoria, anche attraverso la partecipazione, diretta o indiretta, ad enti, associazioni, istituzioni pubbliche o private preposte alla gestione dell'attività venatoria medesima nel territori di riferimento dell'Associazione; g) porre in essere tutte le iniziative utili a favorire la pratica venatoria dei propri associati, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei diritti dei terzi. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in ogni momento su deliberazione dell'assemblea straordinaria. Art. 2 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 3 - SOCI Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani ed europei, di ambo i sessi e di maggiore età che condividano gli scopi dell'Associazione e la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo. I soci si distinguono in: a) soci fondatori, che sono i firmatari dell'atto costitutivo; b) soci benemeriti o onorari: sono quelli designati dal Consiglio Direttivo per la loro personalità, per contributi finanziari e culturali e/o per aver svolto attività a favore dell'Associazione stessa, sostenendone gli scopi e la sua valorizzazione; c) soci ordinari: sono i cacciatori residenti o nativi nel comune di Vivaro Romano, nonché coloro che risultano proprietari da almeno tre anni di immobili situati nell'ambito del predetto comune; d) soci aggregati: sono i cacciatori non in possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti nonché tutti gli atri soggetti, anche non cacciatori, la cui domanda di Associazione sia accolta dal Consiglio Direttivo. Per conseguire la qualifica di socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo che deciderà di accogliere l'ingresso dell'aspirante socio, previo esame dei requisiti morali dello stesso. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annua, nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo per ciascun anno. La qualità di socio è intrasmissibile. L'Associazione potrà essere frequentata da tutti coloro che intendano partecipare alle attività della stessa, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sia i soci che i componenti del Consiglio Direttivo svolgono attività di volontariato e la partecipazione o l'attività prestata, in modo personale, diretta o indiretta, è spontanea e gratuita, e non può essere retribuita in alcun modo. Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione purché preventivamente autorizzate e, in ogni caso, debitamente documentate. Art. 4 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per espulsione per morosità o indegnità. La perdita del requisito della residenza anagrafica nel comune di Vivaro Romano non determina la perdita della qualità di socio ordinario né l'attribuzione della qualifica di socio aggregato, salvo espressa richiesta da parte dell'interessato. La qualifica di socio ordinario può essere mantenuta anche nel caso di alienazione, a qualsiasi titolo, del bene immobile che ha determinato l'ammissione all'Associazione. Il socio dimissionario non può chiedere la restituzione di somme o beni eventualmente donati o ceduti, né di somme versate a titolo di quota associativa o contributi per attività. L'espulsione per morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'espulsione per indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo qualora i soci non ottemperino alle disposizioni del seguente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Art. 5- DOVERI DEI SOCI I soci hanno il dovere: - di prestare in qualsiasi modo la propria attività per il perseguimento dei fini indicati nell'art. 1; - di partecipare assiduamente alla vita dell'Associazione e di fare opera di proselitismo tra i non associati; - di comunicare la variazione della propria residenza ovvero l'alienazione del bene immobile situato in Vivaro Romano; - di versare puntualmente le quote sociali, entro i termini e nella misura stabiliti dal Consiglio Direttivo. Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI I soci hanno il diritto: - di candidarsi, qualora in possesso dei requisiti richiesti, alle elezioni dei dirigenti dell'Associazione; - di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, di intervenire nella discussione e di esprimere con il voto la propria approvazione o disapprovazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno; - di fruire di tutte le facilitazioni che l'Associazione potrà procurare ai propri associati. Art. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI L'assemblea è composta dai soci fondatori e ordinari in regola col versamento della quota dell'anno in corso. Ad essa possono partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, i soci aggregati e tutte le persone invitate dal Consiglio Direttivo. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per la discussione dell'attività programmatica e consuntiva, nonché per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Si riunisce poi in via straordinaria quando lo ritenga necessario almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. La convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere comunicata, attraverso qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere lo scopo, personalmente ai soci con almeno 10 giorni di anticipo, specificando luogo, data, ora della convocazione ed ordine del giorno. L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata con almeno 15 giorni di anticipo. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può avvenire anche mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione. Ogni socio partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Il voto non è delegabile. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. Di ciascuna assemblea viene redatto, a cura del segretario, un apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la precedente, qualunque sia il numero dei soci presenti, ferma restando la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione. Le Assemblee deliberano a maggioranza semplice ed a scrutinio palese. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione sono deliberate con l'intervento di almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, che provvederà a destinare eventuali residui al Comitato festeggiamenti Maria SS. Illuminata. Art. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'assemblea ha il compito di eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Essa inoltre delibererà: a) sul programma di attività; b) sui bilanci preventivi e consuntivi; c) sulle modifiche dello Statuto; e) su ogni argomento all'ordine del giorno. Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da sei membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Il Consiglio Direttivo così composto nomina, tra i propri membri, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri, comunicata con almeno 7 giorni di anticipo, salvo casi di assoluta urgenza, in cui il preavviso è ridotto a soli 3 giorni. Il Consiglio Direttivo ottempera alle deliberazioni assembleari. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I Consiglieri che, per cause ingiustificate non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni consiliari, decadono automaticamente dalla carica. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci, preventivi e consuntivi, e alla presentazione all'assemblea. Il Consiglio decade alla scadenza del proprio mandato. Decade altresì a seguito di dimissioni contemporanee presentate dalla metà più uno dei propri componenti. Il Presidente, entro i successivi 30 giorni, provvede ad indire nuove elezioni. Possono essere eletti al Consiglio Direttivo i soci fondatori o ordinari, in regola con le quote associative. Art. 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto a maggioranza semplice dall'assemblea ordinaria. Esso è composto di tre membri effettivi più due supplenti. Dei Revisori effettivi, uno fungerà da Presidente (nomina interna). Il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Il Collegio dei Revisori dei Conti non decade a seguito di decadenza del Consiglio Direttivo. Art. 11 - ALTRI ORGANISMI Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di Commissioni Speciali, ovvero conferire incarichi a uno o più soci al fine di allargare una fattiva collaborazione, suddividendo i compiti tra i soci particolarmente qualificati nelle specifiche materie. Ogni Commissione sarà presieduta possibilmente da un membro del Consiglio Direttivo e da più soci esperti nella specifica materia. Tali commissioni opereranno in contatto e con l'approvazione del Consiglio Direttivo. Art. 12 - CARICHE SOCIALI Tutte le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito e non prevedono compensi o gettoni di presenza. Art. 13 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto al Comitato festeggiamenti Maria SS. Illuminata. Art. 14 - PATRIMONIO Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni anche di modico valore. Le entrate dell'Associazione sono costituite: d) dalle quote sociali; e) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Il patrimonio così come costituito ed alimentato non potrà essere ripartito tra gli associati nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione e, assolto ogni eventuale debito, sarà devoluto ai sensi dell'art. 13. Art. 15 - DISPOSIZIONE FINALE Tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto ma allo stesso tempo attinente alle attività dell'Associazione, verrà valutato dal Consiglio Direttivo a seguito di una riunione straordinaria, nel rispetto delle vigenti leggi dello Stato.
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